Cos'è la scrittura privata?La scrittura privata, in diritto, è il documento redatto per iscritto (con qualunque mezzo: manuale, meccanico, elettronico) e sottoscritto con firma autografa (o digitale) da taluno che, in virtù della sottoscrizione, prende il nome di autore. In base alla massima di esperienza per cui chi firma un documento ne condivide il contenuto e vuole, in qualche modo, farlo proprio, la scrittura privata "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta" (art. 2702 c.c.). La regola di prova legale, però, non concerne la veridicità delle dichiarazioni stesse, che è sempre rimessa al libero convincimento del giudice. La legge considera sempre riconosciuta la scrittura privata c.d. "autenticata", che è stata sottoscritta alla presenza di un notaio che, previo accertamento, attesta l'identità della persona che sottoscrive (art. 2703 c.c.). Nel processo civile la scrittura privata non autenticata deve ritenersi tacitamente riconosciuta quando la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta è contumace ovvero, se costituita, non la disconosce nella prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione (art. 215 c.p.c.). Alla parte rimasta contumace deve essere notificato il verbale di causa in cui si dà atto della produzione della scrittura privata (Corte Cost., 28 novembre 1986, n. 250; 6 giugno 1989, n. 317). In ogni caso, ai sensi dell'art. 293, ult. co., c.p.c., "il contumace che si costituisce può disconoscere nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte". Il disconoscimento è l'atto con cui la parte, in un giudizio civile, "nega formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione"; se, però, non è l'autore del documento, ma un suo erede o avente causa, può limitarsi a dichiarare di non conoscerne la scrittura o la sottoscrizione (art. 214 c.p.c.). Il disconoscimento sposta l'iniziativa nel campo avverso: se la controparte intende valersi della scrittura disconosciuta, deve chiederne la verificazione (art. 216 c.p.c.), così aprendo un procedimento incidentale. Cos'è l'atto pubblico?Nel diritto civile l'atto pubblico è il documento redatto secondo le prescritte formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo in cui esso è formato. L'atto pubblico è considerato dal codice civile una prova legale, esso infatti fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Per vincere questa prova, e negare quindi la attendibilità dell'atto pubblico, è necessario che chi vi abbia interesse ricorra ad un particolare procedimento che prende il nome di querela di falso. Per quanto riguarda l'ambito di efficacia di questa prova, è necessario osservare che il documento non fa piena prova del contenuto (ossia della veridicità) delle dichiarazioni effettuate dalle parti, ma solo della provenienza delle dichiarazioni, cioè che le parti abbiano materialmente fatto quelle dichiarazioni in presenza del notaio. MutuoCosa fa il notaio Per poter stipulare un contratto di mutuo ipotecario, cioè garantito da ipoteca, è necessario l’intervento del notaio, la cui funzione non è quella di garantire l’immodificabilità del contratto di finanziamento, che è rinegoziabile in ogni momento senza l’intervento del notaio. La funzione del notaio è in realtà quella di consentire l’iscrizione dell’ipoteca (e a cancellarla alla fine del mutuo), garanzia sulla base della quale la banca eroga la somma alla parte mutuataria. La funzione del notaio nei confronti della banca è quella di fornire un’informazione essenziale, ovvero l’esistenza di un bene ipotecabile non gravato da nessun altra formalità pregiudizievole per la banca. Il tempo necessario per tali verifiche è solitamente di 3/5 giorni lavorativi. Dopodichè la banca, con la relazione notarile e i documenti forniti dal mutuatario, fa deliberare il finanziamento e si procede alla stipula dell’atto notarile. Di solito le banche, per preparare la pratica, hanno bisogno di un tempo che varia tra due settimane e un mese. I mesi di giugno/luglio e novembre/dicembre sono mesi di intenso lavoro sia per le banche che per i notai, per cui è più difficile riuscire a concludere l’istruttoria in tempi particolarmente rapidi in certi periodi dell’anno. Il Notaio non interviene mai nell’orientare la scelta del mutuatario tra i diversi Istituti presenti sulla Piazza: può intervenire, solo se richiesto, preventivamente alla scelta, per aiutare, sulla base della propria esperienza e delle proprie conoscenze, la scelta del tipo di prodotto in astratto più conveniente per ogni specifica situazione. Soprattutto dal punto di vista psicologico il Notaio può evitare nel cliente il blocco “da ipoteca”, cioè la paura, assolutamente agiuridica ed inconscia, di essere soggetto passivo di una ipoteca immobiliare.
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